Financial support

Interventions to support customers with performing positions economically affected by the COVID-19 outbreak.

Banca CF+ S.p.A., within the framework of the COVID-19 emergency, has implemented the interventions of the government and of the ABI Agreements through which support measures have been provided for companies and individuals with performing loans economically affected by the impact of the epidemic on our country.

Companies and individuals meeting the requirements can access the instruments provided by:

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione autonoma del Friuli Venezia- Giulia e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito la regione autonoma del Friuli Venezia – Giulia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 26 settembre 2023, l’Ordinanza n.1023 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno interessato il territorio della Regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 n. 225 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’ Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 61.2023) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    Autocertificazione moratoria DL 61.2023

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territo delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena che hanno interessato il territorio dal 22 al 27 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, dal 22 al 27 luglio 2023, hanno colpito le province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, rispettivamente, in data 15 settembre 2023, l’ordinanza 1022 e successive integrazioni, recanti “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 n. 225 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socio – economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 61.2023 “) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    Autocertificazione moratoria DL 61.2023

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Lombardia

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione Lombardia e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 4 al 31 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che 4 al 31 luglio 2023 hanno colpito il territorio della regione Lombardia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 27 settembre 2023 l’Ordinanza n. 1026 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 12 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio della regione Lombardia in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL. 61.2023”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    Autocertificazione moratoria DL 61.2023

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Veneto

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione Veneto e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito il territorio della regione Veneto;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 26 settembre 2023 l’Ordinanza n. 1025 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2023 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio della regione Veneto in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL. 61.2023”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    Autocertificazione moratoria DL 61.2023

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici nella provincia di Cuneo

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della provincia di Cuneo e danneggiati dagli eventi metereologici verificatisi il 6 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, il giorno 6 luglio 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Cuneo;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 settembre 2023, l’ordinanza n.1019 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, il giorno6 luglio 2023, hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 n. 216 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 8 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 28 agosto 2023il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio della provincia di Cuneo, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi in data 6 luglio 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 8 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 88.2023[1]”), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo assistenzafinanziamenti@bancacfplus.it.

    [1] Per le richieste di sospensione a seguito dell’alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana fare riferimento al modulo Autocertificazione moratoria DL 61.2023. Per le richieste di sospensione a seguito dell’alluvione nella provincia di Cuneo fare riferimento al modulo Autocertificazione moratoria DL 88.2023”.

     

    Autocertificazione moratoria DL 61.2023

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza alluvione Emilia-Romagna, Marche e Toscana

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana e danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 4 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 8 maggio 2023, l’ordinanza n. 992 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 n. 110 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 23 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 11 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 61.2023”), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo assistenzafinanziamenti@bancacfplus.it.

     

    Autocertificazione moratoria DL 61.2023

  • “Cura Italia” Law Decree converted into Law No 27 on 24 April 2020 and subsequent updates

    It contains measures to support micro, small and medium-sized enterprises (as well as self-employed VAT registered workers, including professionals and sole proprietorships) that self-certify that they have temporarily suffered liquidity shortages as a result of the COVID-19 outbreak, including the possibility of requesting the suspension of instalments or leasing fees relating to mortgages and other loans. To access the measures, the request had to be made by the customer, who does not have debt positions classified as impaired exposures, by 31 January 2021.

    For companies that already have a “Cura Italia” moratorium in place until 30 June 2021, the “Sostegni-Bis” Law Decree extends the term of the suspension, limited only to the principal amount (where applicable), from 1 July to 31 December 2021 upon notice from the company, which can also be sent by email to info@bancacfplus.it (to be sent by 15 June 2021 specifying in the subject line the customer name and the relationship code for which the extension is requested).

    Banca CF+ will take care of the request and will reply within 10 working days from the receipt of the request.

  • Solidarity fund for first home loans (“Gasparrini Fund”)

    It provides for the possibility of requesting the suspension of mortgage instalments for up to 18 months (including any previous suspension measures already taken) for holders of a mortgage taken out to purchase a property used as their main home, in the event of temporary difficulties which are bound to have a negative impact on the overall income of the family unit. The deadline for availing of the benefits provided by the Solidarity Fund for mortgages for the purchase of a first home, even if amortised for less than a year, is extended by the “Sostegni-Bis” Law Decree until 31 December 2021.

  • ABI Agreement “Imprese in Ripresa 2.0” – 6 March 2020 Addendum, 22 May 2020 Addendum, ABI Notice 26 June 2020 and New Addendum to the 2019 Credit Agreement of 17 December 2020

    It provides for measures to support micro, small and medium-sized enterprises (as well as self-employed VAT registered workers, including professionals and sole proprietorships) and larger enterprises facing the COVID-19 emergency, including the possibility of suspending the principal or extending the maturity of loans outstanding on 31 January 2020. To access the measures, the applicant must not have debt positions classified as impaired exposures. Requests for suspension must be received by 31 March 2021 (unless extended) and the suspension of loan instalment payments may not exceed a maximum duration of 9 months. This period includes any suspension periods already granted on the same loan as a result of the COVID-19 health emergency.

  • Agreement between ABI and the Consumers’ Association of 21 April and 16 December 2020

    It provides for the possibility of suspending the principal portion of instalments on mortgages secured by real estate and other loans repayable by instalments disbursed before 31 January 2020 to individuals, self-employed workers and self-employed professionals who do not fall under the benefits provided by the “Gasparrini Fund”. To access the measures, the applicant must not have debt positions classified as impaired exposures. Requests for suspension must be received by 31 March 2021 (unless extended) and the suspension of loan instalment payments may not exceed a maximum duration of 9 months. This period includes any suspension periods already granted on the same loan as a result of the COVID-19 health emergency.

In order to meet the needs of customers heavily damaged by the COVID-19 emergency, where the requirements to apply the legal suspensions or ABI moratoria do not exist, Banca CF+ evaluates the possibility of granting support measures on a negotiated basis.

For the answers to the most frequently asked questions (FAQs) about the measures taken by the Government, you can consult the FAQ section “Liquidità a famiglie e imprese” (“Liquidity to households and businesses”) of the MEF website and the FAQ section “Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa” (“Mortgage suspension fund for the purchase of the first home”) of the CONSAP website, available at the following links:

In order to receive instructions on how to send the forms and for further information, applicants are invited to contact their contact manager. It should be noted that, following the Group’s reorganisation project, the Master and Special Servicing activities on securitised loans have been transferred to the Gardant Group, whose contact centre can be reached from Monday to Friday on 800 688 375.