Sostegno finanziario

Interventi a sostegno dei clienti con posizioni performing colpiti a livello economico per effetto dell’epidemia covid-19.

Banca CF+ S.p.A., nell’ambito dell’emergenza Covid-19, ha recepito gli interventi del Governo e degli Accordi ABI attraverso i quali sono state previste misure di sostegno per le imprese e i privati con crediti in bonis colpiti, a livello economico, dall’impatto dell’epidemia sul nostro Paese. Le aziende e le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti hanno la possibilità di accedere agli strumenti previsti da:

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi sismici verificatisi nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici verificatesi il giorno 18 settembre 2023.

    Premesso che:

    • con delibera in data 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 27 novembre 2023, l’Ordinanza n.1042 e successive integrazioni, recante “ Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2023 n. 284 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 6 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 3 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 6 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio del Comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il 13 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 23 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 9 novembre 2023, l’Ordinanza n.1038 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2023 n. 269 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 13 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nelle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio a partire dal giorno 2 novembre 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 novembre 2023, l’Ordinanza n.1037 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2023 n. 264 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 11 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Pesaro e Urbino

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nelle Province di Pesaro e Urbino e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino a partire dal 16 maggio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 25 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Pesaro e Urbino;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 12 giugno 2023, l’Ordinanza n.1002 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2023 n. 141 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 10 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 10 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione autonoma del Friuli Venezia – Giulia e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito la regione autonoma del Friuli Venezia – Giulia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 15 settembre 2023, l’Ordinanza n.1023 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno interessato il territorio della Regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 n. 225 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o, nel caso dell’ agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • Con l’Ordinanza n.1040 del 10 novembre 2023, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, è stata ravvisata la necessità di provvedere ad includere nell’applicazione della misura della sospensione dei mutui le attività consistenti nella produzione di prodotti agricoli.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territo delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena che hanno interessato il territorio dal 22 al 27 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, dal 22 al 27 luglio 2023, hanno colpito le province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, rispettivamente, in data 15 settembre 2023, l’ordinanza 1022 e successive integrazioni, recanti “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 n. 225 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Lombardia

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o danneggiati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione Lombardia e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 4 al 31 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che 4 al 31 luglio 2023 hanno colpito il territorio della regione Lombardia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 27 settembre 2023 l’Ordinanza n. 1026 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 12 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 12 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o danneggiati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Veneto

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o danneggiati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione Veneto e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito il territorio della regione Veneto;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 26 settembre 2023 l’Ordinanza n. 1025 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2023 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o danneggiati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici nella provincia di Cuneo

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della provincia di Cuneo e danneggiati dagli eventi metereologici verificatisi il 6 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, il giorno 6 luglio 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Cuneo;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 settembre 2023, l’ordinanza n.1019 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, il giorno 6 luglio 2023, hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 n. 216 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino sgomberati e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza alluvione Emilia-Romagna, Marche e Toscana

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana e danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 4 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 8 maggio 2023, l’ordinanza n. 992 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 n. 110 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 23 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 11 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

    CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

  • Decreto “Cura Italia” convertito in legge n. 27 in data 24 aprile 2020 e successivi aggiornamenti

    Contiene provvedimenti a sostegno di micro, piccole e medie imprese (inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA tra cui i professionisti e le ditte individuali) che autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia Covid-19, tra cui la possibilità di richiedere la sospensione delle rate o dei canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti. Per accedere alle misure, la richiesta doveva essere effettuata dal cliente che non presenta posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, entro il 31 gennaio 2021.

    Per le imprese che hanno già una moratoria “Cura Italia” in essere fino al 30 giugno 2021, il Decreto-Legge “Sostegni Bis” proroga il  termine della sospensione,  limitatamente  alla  sola  quota capitale (ove applicabile), dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021 previa comunicazione da parte dell’impresa stessa che può avvenire anche a mezzo email all’indirizzo info@bancacfplus.it (da inviare entro il 15 giugno 2021 specificando nell’oggetto il nome cliente ed il codice rapporto per il quale si richiede la proroga).

    Banca CF+ prenderà in carico la richiesta e provvederà a rispondere entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

  • Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (“Fondo Gasparrini”)

    Prevede la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi (comprensivi delle eventuali precedenti misure di sospensione già fruite) delle rate del mutuo per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche se in ammortamento da meno di un anno, è prorogato dal Decreto-Legge “Sostegni Bis” fino al 31 dicembre 2021.

  • Accordo ABI “Imprese in Ripresa 2.0” – Addendum 6 marzo 2020, Addendum 22 maggio 2020, Circolare ABI 26 giugno 2020 e Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019 del 17 dicembre 2020

    Prevede interventi a sostegno di micro, piccole e medie imprese (inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA tra cui, i professionisti e le ditte individuali), imprese di maggiori dimensioni che si trovano ad affrontare l’emergenza Covid-19, tra cui la possibilità di sospendere la quota capitale o allungare la scadenza dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. Per accedere alle misure, il richiedente non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate. Le richieste di sospensione dovevano pervenire entro il 31 marzo 2021 (salvo proroghe) e la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non può superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.

  • Accordo tra ABI e Associazione dei consumatori del 21 aprile e del 16 dicembre 2020

    Al fine di venire incontro alle esigenze dei clienti fortemente danneggiati dall’emergenza Covid-19, laddove non sussistano i requisiti per applicare le sospensioni di legge o le moratorie ABI, Banca CF+ valuta la possibilità di concedere misure di sostegno su base negoziale. Per le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti assunti dal Governo, è possibile consultare la sezione di FAQ “Liquidità a famiglie e imprese“ del MEF e la sezione di FAQ “Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa” della CONSAP disponibili ai seguenti link: