Financial support

Interventions to support customers with performing positions economically affected by the COVID-19 outbreak.

Banca CF+ S.p.A., within the framework of the COVID-19 emergency, has implemented the interventions of the government and of the ABI Agreements through which support measures have been provided for companies and individuals with performing loans economically affected by the impact of the epidemic on our country.

Download form CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui

Companies and individuals meeting the requirements can access the instruments provided by:

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno nella Provincia di Vicenza

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno nella Provincia di Vicenza e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025.Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno nella Provincia di Vicenza e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025.
    Premesso che:

     

      • con delibera in data 14 luglio 2025 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno nella Provincia di Vicenza;
      • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 13 agosto 2025, l’Ordinanza n. 1157 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2025 n. 215 (di seguito l’“Ordinanza”);
      • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    • “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    • 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 luglio 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatisi il verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023.
    Premesso che:

     

      • con delibera in data 24 maggio 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia;
      • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 18 giugno 2024, l’Ordinanza n. 1086 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024 n. 150 (di seguito l’“Ordinanza”);
      • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    • “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    • Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 24 maggio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori di dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 12 al 14 febbraio 2025 e dal 14 marzo 2025.

    Premesso che:

      • con delibera in data 9 aprile 2025 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 12 al 14 febbraio 2025 e dal 14 marzo 2025 nei territori di dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;
      • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 2 maggio 2025, l’Ordinanza n. 1140 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2025 n. 105 (di seguito l’“Ordinanza”);
      • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
          1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 aprile 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

      ***
      si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

      Ambito di applicazione
      Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

          • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
          • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

      Modalità ed effetti della sospensione
      La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

        • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
        • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
          La sospensione non comporta:

          • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
          • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
          • la richiesta di garanzie aggiuntive.

          Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

          Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
          Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

          In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
          Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
          Durata della sospensione
          La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
          Domanda di sospensione e termini per la richiesta

          La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

          Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

           

          I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

           

          Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023.
    Premesso che:

    • con delibera in data 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 12 febbraio 2024, l’Ordinanza n. 1070 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2024 n. 45 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 10 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
        1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 16 gennaio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

        • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
        • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

      • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
      • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
        La sospensione non comporta:

        • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
        • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
        • la richiesta di garanzie aggiuntive.

        Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

        Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
        Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

        In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
        Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
        Durata della sospensione
        La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
        Domanda di sospensione e termini per la richiesta

        La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

        Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

         

        I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

         

        Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei comuni della Provincia di Catanzaro e dei comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei comuni della Provincia di Catanzaro e dei comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 21 ottobre.
    Premesso che:

    • con delibera in data 9 dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 21 ottobre nel territorio dei comuni della Provincia di Catanzaro e dei comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 3 gennaio 2025, l’Ordinanza n. 1125 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2025 n. 9 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
        1. “In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 dicembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

        • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
        • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

      • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
      • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
        La sospensione non comporta:

        • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
        • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
        • la richiesta di garanzie aggiuntive.

        Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

        Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
        Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

        In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
        Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
        Durata della sospensione
        La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
        Domanda di sospensione e termini per la richiesta

        La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

        Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

         

        I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

         

        Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dell’intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 9 dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 2 gennaio 2025, l’Ordinanza n. 1124 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025 n. 6 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 dicembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori della Città metropolitana di Torino e della Provincia di Vercelli - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Cirie’, di Coazze, di Cuorgne’, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 25 novembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nei territori della Città metropolitana di Torino e della Provincia di Vercelli;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 12 dicembre 2024, l’Ordinanza n. 1119 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Cirie’, di Coazze, di Cuorgne’, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024 n. 303 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 novembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 29 ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 27 novembre 2024, l’Ordinanza n. 1113 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2024 n. 285 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 29 ottobre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi rispettivamente il 18 settembre 2024 e 23 settembre 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 29 ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 18 settembre 2024 e 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 22 novembre 2024, l’Ordinanza n. 1112 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024 n. 284 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 29 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 25 novembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 6 dicembre 2024, l’Ordinanza n. 1115 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024 n. 294 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 3 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 novembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.
    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 29 ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 novembre 2024, l’Ordinanza n. 1109 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2024 n. 265 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 5 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 29 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della fascia costiera della Regione Marche - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della fascia costiera della Regione Marche e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 settembre 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 21 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 24 settembre 2024, l’Ordinanza n. 1101 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024 n. 232 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 8 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 21 settembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e danneggiati in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 17 settembre 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 21 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 21 settembre 2024, l’Ordinanza n. 1100 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, diModena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2024 n. 227 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 8 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 21 settembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 7 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 settembre 2024, l’Ordinanza n. 1097 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2024 n. 216 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 7 agosto 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori di Comuni appartenenti alla Regione Piemonte - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 7 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nei territori soprariportati;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 21 agosto 2024, l’Ordinanza n. 1096 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2024 n. 203 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 22 luglio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatosi dal 20 al 29 giugno 2024.
    Premesso che:

    • con delibera in data 7 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatosi dal 20 al 29 giugno 2024 nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 13 agosto 2024, l’Ordinanza n. 1095 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2024 n. 198 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 8 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 7agosto 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***
    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 29 e 30 giugno 2024.

    Premesso che:

    • con delibera in data 22 luglio 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 29 e 30 giugno 2024 nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 1° agosto 2024, l’Ordinanza n. 1094 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024 n. 187 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 22 luglio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.
    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 maggio al 4 giugno 2024.

    Premesso che:

    • con delibera in data 3 luglio 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 maggio al 4 giugno 2024 nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 30 luglio 2024, l’Ordinanza n. 1093 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2024 n. 186 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 3 luglio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.
    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024.

    Premesso che:

    • con delibera in data 3 luglio 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 22 luglio 2024, l’Ordinanza n. 1091 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024 n. 177 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “Sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 3luglio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Provincia di Brescia - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della Provincia di Brescia e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi dal 20 ottobre al 10 novembre 2023.

    Premesso che:

    • con delibera in data 15 aprile 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 9 maggio 2024, l’Ordinanza n. 1083 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2024 n. 114 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “Sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 15aprile 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***
    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, dalla frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, dalla frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

    Premesso che:

    • con delibera in data 6 aprile 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, dalla frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 20 aprile 2023, l’Ordinanza n. 987 e successive integrazioni, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2023 n. 98 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 5 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 6 aprile 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***
    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

       

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023.

    Premesso che:

    • con delibera in data 11 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 28 marzo 2024, l’Ordinanza n. 1082 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2024 n. 82 (di seguito l’“Ordinanza”);(di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino all’11 marzo 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***
    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
      La sospensione non comporta:

      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

       

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori di Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici siti nel territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi a partire dal 23 luglio 2023.

    Premesso che:

    • con delibera in data 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore verificatosi a partire dal 23 luglio 2023 nel territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 13 marzo 2024, l’Ordinanza n.1078 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2024 n. 70 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 6 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 febbraio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione
    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione
    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale:per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
    • La sospensione non comporta:
      • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
      • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
      • la richiesta di garanzie aggiuntive.

      Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
      Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

      Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

      In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

      Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

       

      Durata della sospensione
      La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

       

      Domanda di sospensione e termini per la richiesta

      La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

      Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

       

      I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

       

      Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi sismici verificatisi nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici verificatesi il giorno 18 settembre 2023.

    Premesso che:

    • con delibera in data 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 27 novembre 2023, l’Ordinanza n.1042 e successive integrazioni, recante “ Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2023 n. 284 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 6 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 3 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 6 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio del Comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il 13 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 23 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 9 novembre 2023, l’Ordinanza n.1038 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2023 n. 269 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 13 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nelle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio a partire dal giorno 2 novembre 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 novembre 2023, l’Ordinanza n.1037 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2023 n. 264 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 11 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Lombardia

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o danneggiati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione Lombardia e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 4 al 31 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che 4 al 31 luglio 2023 hanno colpito il territorio della regione Lombardia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 27 settembre 2023 l’Ordinanza n. 1026 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 12 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 12 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o danneggiati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Veneto

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o danneggiati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione Veneto e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito il territorio della regione Veneto;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 26 settembre 2023 l’Ordinanza n. 1025 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2023 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o danneggiati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territo delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena che hanno interessato il territorio dal 22 al 27 luglio 2023.

    Premesso che:

    con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, dal 22 al 27 luglio 2023, hanno colpito le province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
    in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, rispettivamente, in data 15 settembre 2023, l’ordinanza 1022 e successive integrazioni, recanti “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 n. 225 (di seguito l’“Ordinanza”);
    l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
    La sospensione non comporta:

    l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    la richiesta di garanzie aggiuntive.
    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della regione autonoma del Friuli Venezia- Giulia e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito la regione autonoma del Friuli Venezia – Giulia;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 26 settembre 2023, l’Ordinanza n.1023 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno interessato il territorio della Regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 n. 225 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 9 dell’ Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 61.2023) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici nella provincia di Cuneo - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori della provincia di Cuneo e danneggiati dagli eventi metereologici verificatisi il 6 luglio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, il giorno 6 luglio 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Cuneo;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 settembre 2023, l’ordinanza n.1019 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, il giorno6 luglio 2023, hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 n. 216 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 8 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 28 agosto 2023il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, al territorio della provincia di Cuneo, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi in data 6 luglio 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 8 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 88.2023[1]”), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo assistenzafinanziamenti@bancacfplus.it.

    [1] Per le richieste di sospensione a seguito dell’alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana fare riferimento al modulo Autocertificazione moratoria DL 61.2023. Per le richieste di sospensione a seguito dell’alluvione nella provincia di Cuneo fare riferimento al modulo Autocertificazione moratoria DL 88.2023”.

     

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nelle province di Pesaro e Urbino - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nelle Province di Pesaro e Urbino e danneggiati dagli eventi metereologici che hanno interessato il territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino a partire dal 16 maggio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 25 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Pesaro e Urbino;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 12 giugno 2023, l’Ordinanza n.1002 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2023 n. 141 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 10 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 10 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

     

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • Sospensione rate mutuo – Emergenza alluvione Emilia-Romagna, Marche e Toscana

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana e danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 4 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 8 maggio 2023, l’ordinanza n. 992 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 n. 110 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
    • con delibera in data 23 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

    ***

    Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 11 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“CF+ Autocertificazione moratoria DL 61.2023”), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo assistenzafinanziamenti@bancacfplus.it.

     

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 25 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 5 giugno 2023, l’Ordinanza n. 1000 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023 n. 136 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “Sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

     

  • Sospensione rate mutuo - Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei Comuni di Ancona - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

    Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il 9 novembre 2022.

     

    Premesso che:

    • con delibera in data 11 aprile 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro;
    • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 3 maggio, l’Ordinanza n. 991 e successive integrazioni, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 n. 110 (di seguito l’“Ordinanza”);
    • l’art. 5 dell’Ordinanza, rubricato “Sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino all’11 aprile 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

    ***

    Si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

     

    Ambito di applicazione

    Ai sensi dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

    • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
    • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili.

     

    Modalità ed effetti della sospensione

    La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

    • sospensione dell’intera rata:al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
    • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

    La sospensione non comporta:

    • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
    • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
    • la richiesta di garanzie aggiuntive.

    Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

    Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

    Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

    In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

    Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

     

    Durata della sospensione

    La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

     

    Domanda di sospensione e termini per la richiesta

    La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (CF+ Autocertificazione moratoria sospensione mutui), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, disponibile sul sito di Banca CF+.

    Il modulo di richiesta deve essere inviato a Banca CF+, tramite PEC, alla seguente mail bancacfplus@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

     

    I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.

    Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancacfplus.it.

  • “Cura Italia” Law Decree converted into Law No 27 on 24 April 2020 and subsequent updates

    It contains measures to support micro, small and medium-sized enterprises (as well as self-employed VAT registered workers, including professionals and sole proprietorships) that self-certify that they have temporarily suffered liquidity shortages as a result of the COVID-19 outbreak, including the possibility of requesting the suspension of instalments or leasing fees relating to mortgages and other loans. To access the measures, the request had to be made by the customer, who does not have debt positions classified as impaired exposures, by 31 January 2021.

    For companies that already have a “Cura Italia” moratorium in place until 30 June 2021, the “Sostegni-Bis” Law Decree extends the term of the suspension, limited only to the principal amount (where applicable), from 1 July to 31 December 2021 upon notice from the company, which can also be sent by email to info@bancacfplus.it (to be sent by 15 June 2021 specifying in the subject line the customer name and the relationship code for which the extension is requested).

    Banca CF+ will take care of the request and will reply within 10 working days from the receipt of the request.

  • Solidarity fund for first home loans (“Gasparrini Fund”)

    It provides for the possibility of requesting the suspension of mortgage instalments for up to 18 months (including any previous suspension measures already taken) for holders of a mortgage taken out to purchase a property used as their main home, in the event of temporary difficulties which are bound to have a negative impact on the overall income of the family unit. The deadline for availing of the benefits provided by the Solidarity Fund for mortgages for the purchase of a first home, even if amortised for less than a year, is extended by the “Sostegni-Bis” Law Decree until 31 December 2021.

  • ABI Agreement “Imprese in Ripresa 2.0” – 6 March 2020 Addendum, 22 May 2020 Addendum, ABI Notice 26 June 2020 and New Addendum to the 2019 Credit Agreement of 17 December 2020

    It provides for measures to support micro, small and medium-sized enterprises (as well as self-employed VAT registered workers, including professionals and sole proprietorships) and larger enterprises facing the COVID-19 emergency, including the possibility of suspending the principal or extending the maturity of loans outstanding on 31 January 2020. To access the measures, the applicant must not have debt positions classified as impaired exposures. Requests for suspension must be received by 31 March 2021 (unless extended) and the suspension of loan instalment payments may not exceed a maximum duration of 9 months. This period includes any suspension periods already granted on the same loan as a result of the COVID-19 health emergency.

  • Agreement between ABI and the Consumers’ Association of 21 April and 16 December 2020

    It provides for the possibility of suspending the principal portion of instalments on mortgages secured by real estate and other loans repayable by instalments disbursed before 31 January 2020 to individuals, self-employed workers and self-employed professionals who do not fall under the benefits provided by the “Gasparrini Fund”. To access the measures, the applicant must not have debt positions classified as impaired exposures. Requests for suspension must be received by 31 March 2021 (unless extended) and the suspension of loan instalment payments may not exceed a maximum duration of 9 months. This period includes any suspension periods already granted on the same loan as a result of the COVID-19 health emergency.

In order to meet the needs of customers heavily damaged by the COVID-19 emergency, where the requirements to apply the legal suspensions or ABI moratoria do not exist, Banca CF+ evaluates the possibility of granting support measures on a negotiated basis.

For the answers to the most frequently asked questions (FAQs) about the measures taken by the Government, you can consult the FAQ section “Liquidità a famiglie e imprese” (“Liquidity to households and businesses”) of the MEF website and the FAQ section “Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa” (“Mortgage suspension fund for the purchase of the first home”) of the CONSAP website, available at the following links:

In order to receive instructions on how to send the forms and for further information, applicants are invited to contact their contact manager. It should be noted that, following the Group’s reorganisation project, the Master and Special Servicing activities on securitised loans have been transferred to the Gardant Group, whose contact centre can be reached from Monday to Friday on 800 688 375.